“RADICCHIO DI VERONA”
ART. 1
(Denominazione)
La Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Radicchio di Verona” è riservata alla produzione
orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualità stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
ART. 2
(Caratteristiche del prodotto)
La IGP “Radicchio di Verona” è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla
famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, varietà Rossa di Verona
precoce e tardiva.
Il “Radicchio di Verona” si distingue in “tipo precoce” e “tipo tardivo” e si distingue per i
seguenti caratteri:
- foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l’alto.
Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro
intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo
compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, è di colore bianco;
- per il “tipo tardivo”, dopo l’intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie
acquisiscono la tipicità di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo;
- il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il “tipo precoce” e di 100-300
grammi per il “tipo tardivo”; viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile
della radice (fittone) di lunghezza non superiorea 4 cm e di diametro proporzionale alle
dimensioni del cespo stesso.
Al momento della immissione al consumo, il “Radicchio di Verona” IGP, oltre a rispettare le
suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toilettatura precisa e curata con cespo e
fittone puliti e lavati, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle
dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo. Inoltre l’aspetto del
germoglio dovrà apparire compatto, serrato nella parte apicale; di forma leggermente ellittica,
con nervature della lamina fogliare ben evidenti ed aperte; colore del lembo fogliare rosso
brillante senza variegature; colore della nervatura principale completamente bianca stretta alla
base. I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che
presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e
di danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anomala e privi di odore e/o sapore
estranei.
Radicchio di Verona IGP
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ART. 3
(Zona di produzione)
La zona di produzione del “Radicchio di Verona” IGP comprende i comuni di seguito
elencati, tutti ubicati nella Regione Veneto.
In provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara,
Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Guà, Cologna
Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di
Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorgà, Erbè, Oppeano, Isola Rizza, Albaredo
d’Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari,
Bonavigo.
In provincia di Vicenza è compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana
Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone,
Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.
In provincia di Padova è compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana,
Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Lozzo Atestino, Urbana.
ART. 4
(Prova dell’origine)
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli
output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei
condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.
ART. 5
(Metodo di ottenimento)
L’impianto della coltura del “Radicchio di Verona” IGP si effettua ricorrendo alla semina
diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il “tipo precoce” la semina
va effettuata nel periodo compreso tra l’1 e il 20 luglio e, per il “tipo tardivo”, tra il 21 luglio
e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine
avverrà con 20 giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la semina.
E’ necessario l’impiego di seme sano. Nel caso di produzione aziendale è necessario partire
da piante sane evitando che queste, in fase di maturazione, siano attaccate da marciumi
dell’apparato aereo e radicale, procedendo alla raccolta a luglio delle piante portaseme che
vengono essiccate e poi sottoposte a trebbiatura.
Le tecniche colturali nella produzione del “Radicchio di Verona” dovranno orientarsi ad
accentuare la qualità della produzione tipica e il grado di ecocompatibilità della coltivazione.
A tal fine, il “Radicchio di Verona” dovrà inserirsi in rotazioni colturali almeno biennali che
gli consentano, quale coltura intercalare estivo-invernale di notevole rusticità, di utilizzare la
Radicchio di Verona IGP
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fertilità residua del suolo; ciò per limitare l’apporto di fertilizzanti necessario a conservare le
normali condizioni di fertilità dei terreni evitando, così, i fenomeni di sensibilità della coltura
agli attacchi dei parassiti favoriti da eccessi di azoto.
Le dosi sono variabili anche a seconda del tipo di terreno; l’azoto va distribuito in presemina
e/o in copertura, mentre il fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina.
L’impiego dell’irrigazione andrà effettuato con particolare razionalità dopo la semina o il
trapianto per assicurare una tempestiva e regolare emergenza delle piante, fattore
determinante per un costante livello qualitativo della produzione. Ciò avviene mantenendo il
terreno costantemente umido tramite irrigazioni frequenti con volumi d’acqua modesti (circa
10 mm) fino all’emergenza della coltura, dilazionando successivamente gli interventi e
aumentando i volumi d’irrigazione (es. 20-30 mm).
La raccolta del “Radicchio di Verona” deve assicurare, per il “tipo tardivo” il mantenimento
di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri); essa può iniziare dall’1 ottobre
per il “tipo precoce” e dal 15 dicembre per il “tipo tardivo”.
La produzione per ettaro di prodotto finito non potrà superare le 13 tonnellate per il “tipo
precoce” e le 11 tonnellate per il “tipo tardivo”.
Per il “Radicchio di Verona” “tipo tardivo” deve essere effettuata una successiva
trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le
piante orizzontalmente in modo da formare cumuli, direttamente sul campo o sotto tunnel di
plastica, già esistenti in azienda, o nei magazzini. In tal modo si vengono a determinare
condizioni di temperatura, luce ed umidità che favoriscono la ripresa dell’attività vegetativa
con mobilitazione delle sostanze di riserva accumulate nel fittone e conseguente mutamento
di quelle contenute nelle foglie finchè queste acquisiscono le caratteristiche di croccantezza,
colorazione rosso scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del “Radicchio di
Verona”.
Nella fase di toilettatura si asportano dalle piante le foglie più esterne che non presentano i
requisiti minimi per ottenere un cespo con le caratteristiche previste, si recide la radice a non
più di 4 centimetri dalla base del cespo e la si scorteccia in modo da proporzionarla alle
dimensioni del cespo stesso. La fase di toilettatura va effettuata immediatamente prima di
immettere il prodotto sul mercato al consumo; ad essa seguono le operazioni di lavaggio e
confezionamento.
Il confezionamento del Radicchio di Verona deve essere effettuato nella zona di origine
individuata all’art. 3 del presente disciplinare, poiché il trasporto e le eccessive manipolazioni
potrebbero causare la diminuzione della compattezza del grumolo e causare la senescenza del
cespo.
Art. 6
(Legame con l’ambiente)
A Verona le prime vere coltivazioni di radicchio destinate al mercato iniziano ai primi del
Novecento, anche se erano presenti già alla fine del Settecento nei “broli” (orti cittadini);
l’inchiesta agraria Jaccini (Vol.5 tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Era coltivato nell’alta
pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite, si fa riferimento al
“Radicchio di Verona” già nella Monografia della Provincia di Verona – Regio Prefetto
Conte Luigi Sormano Moretti - Firenze 1911
Nel libro “Cucina Veneta” (1980) di Giovanni Rorato, così sono presentati i radicchi: “Come
fiori sulla tavola. Non c’è dubbio alcuno che il radicchio ha scelto come terra d’elezione il
Veneto : è qui , infatti, che esiste da secoli il culto particolare per la cicoria, anche se le
colture specializzate e selettive datano al finire del secolo scorso. Oggi , nel veneto, la
Radicchio di Verona IGP
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selezione ha prodotto vari tipi di radicchio: radicchio rosso di Treviso….radicchio variegato
di Castelfranco,.... radicchio di Chioggia, radicchio di Verona, anche questo rosso, e infine il
variegato di Lusia, in Polesine…”.
Numerose ricette tradizionali della cucina Veneta, tramandate negli anni, vedono il Radicchio
di Verona come loro ingrediente principale (Omelette al radicchio, Cappelletti di castagne
con salsa di noci e radicchio, Fagottini di radicchio, etc.).
Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il Radicchio di Verona dagli altri prodotti
della stessa categoria merceologica, sono la particolare croccantezza delle foglie, il colore
rosso intenso ed il sapore leggermente amarognolo.
Queste caratteristiche sono favorite dal clima di tipo continentale con estati molto calde ed
afose ed inverni rigidi e nebbiosi. Sono soprattutto le basse temperature del periodo invernale
che influiscono maggiormente sulla croccantezza e sul colore rosso intenso delle foglie oltre
alle particolari caratteristiche dei terreni, sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben
drenati, freschi, dotati di buona fertilità tipici dell’areale di produzione delimitato all’artcolo 3
del presente disciplinare.
Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera
dell’uomo ivi insediato, grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa
in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua
opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire al Radicchio di Verona
caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura
agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.
ART. 7
(Controlli)
Il controllo per l’applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura
di controllo conforme a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.
ART. 8
(Etichettatura)
Il “Radicchio di Verona” IGP viene immesso al consumo in confezioni sigillate conformi alle
tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:
- Vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
- Cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
- Confezioni cm 30 x cm 40 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
- Confezioni cm 30 x cm 50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
- Confezioni cm 40 x cm 60 in cartone e/o lengno e/o materiale sintetico;
- Borsa retinata di Kg 0,5, di Kg 1 e di Kg. 1,5.
Ciascuna confezione dovrà contenere un solo strato di prodotto e dovrà essere sigillata in
modo che l’apertura dell’involucro determini la rottura del sigillo.
La confezione deve recare obbligatoriamente sull’etichetta a caratteri di stampa chiari e
leggibili, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario le seguenti
diciture: nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, peso, data e luogo di
confezionamento, scadenza per il consumo nonché tutte le altre indicazioni previste dalla
normativa nazionale o comunitaria.
Logo della IGP “Radicchio di Verona”.
Il logo raffigura 3 grumoli di Radicchio di Verona con linee e striscia azzurra che vogliono
Radicchio di Verona IGP
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rappresentare l’Arena di Verona e il fiume Adige come riferimento all’origine geografica. Il
logo, di seguito raffigurato con indicazione del pantone dei colori, può presentare le seguenti
dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni sopra descritte:
- mm. 28x21
- mm.60x48
- mm.105x85
- mm.150x120
Colori usati:
Pantone bianco Pantone 235
Pantone nero Pantone 220
Pantone 222 Pantone 647
Pantone Gr. ch. 1
Alla denominazione IGP “Radicchio di Verona” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non prevista nel presente disciplinare di produzione. E’ ammesso l’uso di
indicazioni che fanno riferimento alla denominazione dell’azienda produttrice e alla località
della relativa sede. E’ autorizzato l’uso del marchio aziendale.
In ogni caso la dicitura “Radicchio di Verona” IGP dovrà avere dimensioni
significativamente superiori a quelle utilizzate per qualsiasi altra dicitura